VOLLEY L’avvocato Agea spiega perché Zaytsev potrebbe fare causa alla Fipav

http://www.lanotiziaquotidiana.it/umbria/2017/08/24/volley-zaytsev-fuori-dalla-nazionale-decisione-tecnica-o-sanzione-illegittima/

Visto dal basso ospita le ulteriori riflessioni dell’avvocato Agea, pubblicate da la notizia quotidiana, in merito alla vicenda che ha determinato l’esclusione di Ivan Zaytsev dalla Nazionale che partecipa agli Europei. In estrema sintesi, l’avvocato spiega perché Zaytsev potrebbe fare causa alla Fipav.

di Raffaello Agea*

In Italia i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento dello
Stato, o più semplicemente tra diritto sportivo ed altre branche del
diritto, sono caratterizzati da alcune peculiarità che non sempre
contribuiscono a formare un mosaico degno di questo nome. A volte, anzi,
questo mosaico sembra uscito da un contenitore nel quale le tessere,
dopo essere state ben mescolate, vengono disposte a notevole distanza
tra di loro, o addirittura senza concatenazione logica.

Alcuni recenti avvenimenti “sportivi” (la virgolettatura è
d’obbligo, non trattandosi di sport giocato), mi hanno indotto a qualche
riflessione, soprattutto in relazione ai principi generali che regolano
la materia; principi che dovrebbero costituire faro guida nell’ambito
della gestione di un fenomeno, appunto lo sport, che trova
riconoscimento e tutela sia a livello costituzionale, che
sovranazionale.

Ma, proprio tenendo a mente questi avvenimenti, che costituiscono
solo la pietra focaia delle mie riflessioni, forse sarebbe tempo che
quei rapporti fossero oggetto di un ripensamento, in particolar modo
quanto all’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale e dei
relativi sistemi di giustizia, da tempo scolpita con l’entrata in vigore
delle norme contenute nel D.L. n. 220/2003. Anche perché quelle norme
sono frutto di una convulsa stagione nel corso della quale altre
disposizioni, o meglio l’intervento della giustizia ordinaria ed il
rischio di uno svuotamento dell’effettività del sistema di quella
sportiva, avevano addirittura indotto alla decretazione d’urgenza.
Qualcuno ricorderà senz’altro il caso del Catania calcio, che
rivolgendosi alla giustizia amministrativa e dimostrando l’irregolarità
dello svolgimento di un incontro, ottenne la riammissione al campionato
che, invece, sul campo, aveva decretato la sua retrocessione.

Tuttavia non solo è terminata l’emergenza, ma, come detto,
l’attività sportiva ha un’indubbia rilevanza, definita “esterna”, anche
nell’ordinamento statale; vale a dire che l’ordinamento statale ed il
sistema giustizia che costituisce sua emanazione, in presenza di
determinate situazioni, possono e devono intervenire.

Tant’è che lo stesso legislatore del 2003 fa «salvi i casi di
rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo» (così l’art.
1, comma 2, del D.L. n. 223/2003, convertito con la L. n. 280/2003).

La norma, certamente, avrebbe potuto essere formulata in modo
migliore; ma, come dire, il dado è (stato) tratto e l’affermazione va
innanzi tutto posta in relazione con i principi del giusto processo
consacrati nell’art. 111 della Costituzione, oltre che con quelli del
diritto di agire e di difesa di cui al precedente art. 24 e con i
diritti fondamentali della persona.

La trattazione di questi principi meriterebbe da sola un volume, tante e gravi sono le loro implicazioni.
Malgrado ciò ed al di là dell’efficacia evocativa di locuzioni come
“giusto processo”, dovendo rendere intelligibili le espressioni anche ai
profani del diritto (sportivo e non), si può altrettanto certamente
sintetizzare come un processo sia appunto giusto se «improntato
anzitutto alla tutela del contraddittorio e della parità delle armi»
(così Andrea Panzarola, in Rivista di Diritto Sportivo, link qui).
Garanzie che, peraltro, già prima della modifica dell’art. 111 della
Costituzione strumentale alla definitiva codificazione dei principi del
giusto processo nel nostro ordinamento, erano riconosciute dall’art. 6
della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
(CEDU), oltre che dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000).

Secondo l’art. 13 della CEDU, poi, ogni Stato nazionale deve
garantire la tutela dei diritti attraverso la possibilità di un ricorso
effettivo ad una qualche autorità nazionale giurisdizionale o
amministrativa.

A questo punto ci si potrà chiedere cosa c’entri con il diritto
sportivo l’elencazione di principi che formano ormai patrimonio della
coscienza civile di un paese democratico.

In realtà questi principi c’entrano eccome con il diritto sportivo,
tanto che sono stati recepiti anche nel Codice di Giustizia Sportiva del
CONI adottato nel 2015 ed al quale i regolamenti delle federazioni
sportive nazionali si sono in sostanza adeguati.

Tanto per fare alcuni esempi, senza pretesa di esaustività, il
succitato Codice prevede che «tutti i procedimenti di giustizia regolati
dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme
dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli
interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal
medesimo riconosciuti» (Art. 2, comma 1), che «gli organi di giustizia
conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del
processo civile» (Art. 2, comma 6) e che «spetta ai tesserati, agli
affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il
diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei
diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo»
(Art. 6, comma 1).

Insomma: il diritto sportivo – che, come detto, in presenza di
situazioni giuridiche soggettive di rilevo per l’ordinamento dello
Stato, segnatamente in presenza di diritti fondamentali e/o
costituzionalmente garantiti, deve comunque abdicare in favore di
quest’ultimo – giammai potrebbe fare a meno di quei principi, che
costituiscono conquista democratica ed egualitaria, prima ancora che di
diritto.

La (s)convocazione di Zaytsev

Venendo ora all’avvenimento “sportivo” che ha indotto il
sottoscritto a riflettere, ancor prima di passare alle vicende che lo
hanno caratterizzato, sarà necessario esaminare il Regolamento delle
Squadre Nazionali della FIPAV, adottato con delibera del Consiglio
Federale del 7 aprile 2017, in particolare modo per quanto riguarda le
convocazioni degli atleti e del quale vale la pena trascrivere
integralmente l’art. 6:

«6.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta del 1° Allenatore, con
atto della Segreteria Generale, inviato alle società di appartenenza.

6.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.
6.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione
(modifiche giorni, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di
ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale.

6.4 L’eventuale modifica comportante l’integrazione o la modifica
dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente
con atto del Segretario federale».

Dalla semplice esegesi di quanto sopra riportato, si evince che:
– la convocazione degli atleti è decisa a discrezione del 1° Allenatore;
– l’atto della Segreteria Generale che materialmente la dispone, costituisce una mera ratifica della volontà del 1° Allenatore;
– l’eventuale modifica della lista dei convocati, nell’ambito della
quale rientra evidentemente anche la “revoca” di quella precedentemente
disposta, è parimenti atto discrezionale del 1° Allenatore; volontà che
viene poi formalizzata in questo senso da parte del Segretario federale.

La convocazione, non sarà inopportuno ribadirlo, è dunque atto
“puro” proprio perché discrezionale e non abbisogna certo di
motivazioni, così come non abbisogna di motivazioni la sua revoca,
rientrando certamente nella discrezionalità del tecnico incaricato.

Ora, come molti che leggono forse sapranno, lo scorso mese di luglio
Ivan Zaytsev era stato convocato dal 1° Allenatore della Nazionale di
pallavolo, che altrettanto evidentemente lo aveva ritenuto meritevole di
ciò, oltre che utile ai fini del raggiungimento del massimo risultato
possibile in vista degli imminenti Campionati Europei.

Ma, come quei molti probabilmente pure sapranno, la convocazione di
Ivan Zaytsev era stata revocata con atto a firma del suo Segretario
generale poiché, così si legge nella relativa lettera e nei comunicati
ufficiali della FIPAV, quest’ultimo avrebbe rifiutato (ma la cosa è
stata ampiamente smentita da parte del giocatore senza “controsmentita”)
di indossare scarpe fornite dallo sponsor tecnico delle squadre
nazionali (Mizuno, n.d.r.) poiché le stesse gli avevano causato
consistenti problemi fisici.

Ora, a prescindere dal fatto che i problemi fisici in questione
erano stati certificati, la revoca della quale si più volte detto non
assume certo la veste di atto discrezionale del 1° Allenatore, bensì di
vero e proprio provvedimento disciplinare nell’ambito del quale,
ancorché in modo assai singolare, si è contestato a Zaytsev il fatto di
non voler indossare in Nazionale le calzature Mizuno, così
contravvenendo al preciso obbligo che in questo senso prevede il
Regolamento delle Squadre Nazionali di cui sopra.

Il problema è però che, il Regolamento in questione non prevede
alcuna possibilità di replica e/o di difesa e/o di impugnazione avverso i
provvedimenti del Segretario generale adottati in merito alla
convocazione, seppur gli stessi derivassero e fossero motivati sulla
scorta di contestazioni più o meno fondate.

E’ proprio il caso di dire, parafrasando la saggezza popolare, fatta la legge… con l’inganno?
Una decisione inappellabile (o quasi)

La violazione di quei principi dei quali ho parlato all’inizio
risulta oltremodo evidente, essendo frustrata qualsivoglia possibilità
di un’effettiva tutela, in primo luogo in conformità con i dettami
dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 13 della CEDU che sanciscono
tale effettività.

La violazione è poi amplificata in considerazione del fatto che la
decisione costituisce innegabile pregiudizio non tanto per quanto
riguarda gli aspetti economici, che taluni ritengono non ricompresi
nell’ambito delle situazioni rilevanti per l’ordinamento della
Repubblica, ma in relazione alla possibilità di realizzazione della
propria persona e delle proprie aspirazioni nell’ambito delle formazioni
sociali.

Possibilità di realizzazione che è garantita dall’art. 2 della
Costituzione e che, come è stato recentemente osservato, prescinde dal
livello nell’ambito del quale l’attività sportiva si esplica: che si
tratti di un bambino, di un dilettante o di un professionista, quella
possibilità e quella prerogativa che sono connesse all’esistenza stessa
della persona debbono essere garantite.

Ancora una volta vale la pena di riportare il passo di una recente
sentenza, occupatasi con particolare attenzione della tematica: «In
coerenza con detto art. 1, comma 2, dello Statuto del CONI, è basilare
la considerazione che l’ordinamento sportivo – con gli inerenti pubblici
approntamenti e investimenti per strutture e per servizi – dagli albori
ha i fondamentali nello sport inteso come attività di ricreazione umana
(desport, diporto), quand’anche agonistica o praticata in veste
professionale; vale a dire di cura del benessere fisico in termini di
salute, di formazione della personalità, di educazione alla cooperazione
e alla sana e leale competizione: elementi tutti che ineriscono alla
dignità della persona umana (e che dunque oggi rilevano ai sensi
dell’art. 2 Cost.) e che originano dalla contrapposizione alla
tradizionale fatica lavorativa e alla commercializzazione dello sforzo
fisico individuale e che proprio per questo sono elevati a oggetto di
pubblica cura e intervento» (Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2017, n.
3065).

In conclusione, poi, coloro che fossero stati vittima di tali
violazioni, non solo potrebbero senz’altro rivolgersi alla giustizia
amministrativa (così risulta sulla base del combinato disposto dell’art.
1 del D.L. n. 220/2003 e dell’art. 133, comma 1, lettera z, del Codice
del Processo Amministrativo), per rimuovere gli effetti pregiudizievoli
suddetti, ma addirittura affinché venga rimossa la normativa in aperto
contrasto con i principi del giusto processo e del diritto di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Le questioni di carattere sostanzialmente disciplinare, infatti, nel
momento in cui le stesse, in considerazione della loro capacità di
ledere posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti
soggettivi o interessi legittimi, assumono rilievo effettivo anche per
l’ordinamento dello Stato. In tal caso, quindi, sussiste ed è invocabile
la giurisdizione (ora esclusiva) del giudice amministrativo, poiché se
così non fosse si incorrerebbe nella lesione di diritti fondamentali
soggetti a protezione costituzionale, oltre che da parte della CEDU e
della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Del resto, che l’effettiva possibilità di invocare tutela
all’interno dell’ordinamento sportivo costituisca un diritto
indisponibile protetto innanzi tutto dall’art. 24 della Costituzione e
che una disposizione che precluda tale possibilità sia da ritenere
illegittima, è cosa facilmente intuibile anche dai più digiuni di
questioni giuridiche.

Nonostante l’ostracismo che è stato decretato nei suoi confronti e
forse confidando in un ripensamento (credo non tanto per i prossimi
Campionati Europei, ma per i prossimi impegni della Nazionale di
pallavolo), ad oggi Ivan Zaytsev non ha assunto alcuna iniziativa in tal
senso, ma proprio in considerazione delle anomalie delle quali ho
parlato sarebbe ancora in tempo per farlo …

Mi auspico di non dover riempire questi puntini di sospensione con
la cronaca di una vicenda giudiziaria che certo non farebbe bene allo
sport, ma che ove non vi fossero ripensamenti, sarebbe prima di tutto
una battaglia di civiltà e di affermazione dei propri diritti.

*Avvocato

Leandro De Sanctis

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