Fiorello, Viva Rai 2 e le notti insonni di via Asiago: scandalo all’italiana

Fiorello, Viva Rai 2 e le notti insonni di via Asiago: scandalo all’italiana. Si è conclusa stamattina una stagione che per la Rai, Viva Rai 2 e Fiorello è stata una stagione di successo, ma per i poveri residenti di via Asiago e dintorni sono stati mesi di insopportabile disagio, un incubo che si fa fatica a credere possibile, alla luce delle leggi vigenti. Sapevo che in tema di molestie notturne, le leggi non servono a nulla, perché mentre magari si toglie la corrente a un concertone organizzato una tantum allo scoccare della mezzanotte, poi si consente anche nel cuore della notte, fino alle 3 e 4 del mattino, un volume esagerato a locali e discoteche all’aperto di certe zone, come nei dintorni del Foro Italico.
Non era mai capitato però, che il problema si ponesse da prima dell’alba e fino alle 8 del mattino, come accaduto in via Asiago in tutti questi mesi.
Uno scandalo all’italiana che probabilmente si farebbe fatica a comprendere in altri Paesi. E tutto per far gongolare Fiorello e la Rai per il successo registrato da una trasmissione che va in onda intorno all’alba e che si può poi rivedere su Rai Play.
Siete ammiratori di Fiorello e pensate che lui e la Rai possano fare tutto ciò che vogliono?
Ok.
Ma provate a mettervi nei panni di uno studente che al risveglio dopo le giuste ore di sonno deve andare a scuola, fare compiti seguire lezioni, sostenere esami.
Provate a mettervi nei panni di chi deve andare al lavoro ed essere efficace e sveglio fino a sera.
Provate a mettervi nei panni di una persona che deve studiare in casa per un esame, per un colloqui per ottenere un lavoro.
O di una persona non in salute costretta a letto. Siete sicuri che la trasmissione e Fiorello vi risulterebbero ugualmente “simpatici”?
Provare per credere. Ormai questa stagione è andata, ma una cosa del genere non deve assolutamente ripetersi, nell’assenza totale delle istituzioni (il sindaco Gualtieri si deciderà a intervenire se Fiorello e la Rai vorranno riproporre la stessa situazione?) e anzi con il coinvolgimento di chi dovrebbe far rispettare le leggi e invece è stato utilizzato con altri scopi. Non è un motivo valido per mantenere l’ordine pubblico? O la comparsata che ha fatto stamane fuori dal “glass” che ospitava Fiorello il neo direttore generale della Rai Roberto Sergio è un avallo a questa forma di sopraffazione?

Fiorello e Viva Rai 2, il livello del pubblico

Non mi avventuro in fin troppo semplici analisi psico sociologiche sul pubblico che anche stamane ha contribuito al grande caos, invadendo via Asiago e il quartiere Prati per vedere questa sorta di circo televisivo. I volti delle persone, le parole pronunciate al microfono dell'”intervistatore”, le confessioni di essersi svegliati alle 4 del mattino per poter andare in prima fila, dicono molto o tutto del livello del pubblico televisivo che Viva Rai2 ha attirato. Poi ci si chiede perché il Paese si è imbarbarito culturalmente e socialmente ed è precipitato a tutti i livelli. La risposta è anche in via Asiago.
Nulla di male se il tutto resta negli spazi deputati, decisamente sbagliato se nel nome di Fiorello e di Viva Rai2, la Rai calpesta senza rimorsi la vita quotidiana di tante persone, per tanti mesi. Certo, fa male anche constatare la superficialità con cui Fiorello (non) ha trattato la questione. Ma ognuno risponde del suo comportamento, che finisce per definirlo.
Detto ciò, sono andato professionalmente alla fonte anche della trasmissione, guardando la puntata di oggi su Rai Play. Ho faticato davvero a comprendere l’entusiasmo che suscita. Anche se in passato ho apprezzato alcune trasmissioni fatte da Fiorello. Pensare che c’è tanta gente che si sveglia all’alba per vedere questa tv e che ce n’è stata tanta che ha messo la sveglia in piena notte per essere presente, è stato sconfortante.
Chiuderei con la frase che fu, pare erroneamente, attribuita al pugile Roberto Duran nel secondo match con Ray Leonard, quando all’inizio della nona ripresa abbandonò voltando le spalle al rivale: No mas. Ora basta, non più.

Schiamazzi e rumori in orario proibito, cosa dice la Legge

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Perché il rumore eccessivo venga considerato come reato penale si devono verificare le seguenti condizioni:

  • i rumori e gli schiamazzi sono devono recare un semplice fastidio, ma devono superare la soglia di tollerabilità, considerata nei limiti di 3,5 decibel
  • il frastuono si deve propagare in modo tale da raggiungere molteplici persone, causando un disagio diffuso in un determinata area.

Se la vittima di rumore molesto è principalmente una singola persona, ad esempio a causa di vicini rumorosi, è comunque possibile un’azione civile per avere un risarcimento danno e per porre fine al turbamento.

Viva Rai2, l’ultima puntata su RaiPlay

https://www.raiplay.it/video/2023/05/Viva-Rai2—Puntata-del-09062023-9e3b11ea-397d-4c0c-a452-2a3701162072.html

Disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.)

Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2014 (ud. 22 maggio 2014), n. 40329
Presidente Fiale, Relatore Gentili, P.G. Delehaye

Con la decisione numero 40329, depositata il 30 settembre 2014, i giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione si sono pronunciati in ordine alla natura giuridica della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) secondo cui «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309».

Ai fini dell’integrazione del reato di disturbo della quiete pubblica – hanno scritto i giudici in sentenza – è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate. 

Come è stato più di recente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l’elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse (Cass. Pen., Sez. I, 7 gennaio 2008, n. 246).

Il reato in questione – afferma la Corte – è, infatti, un reato di pericolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini della integrazione della fattispecie penale la concreta lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice – da individuarsi nel diritto alla quiete nelle proprie occupazioni ed al riposo di una pluralità tendenzialmente ampia ed indeterminata di soggetti e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che per avventura si trovino a soggiornare nei pressi del luogo dal quale originano gli schiamazzi, i rumori o le emissioni sonore – è, tuttavia, necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone si presenti e sia dimostrata in termini di concreta sussistenza (per questo, appunto, si parla di reato di pericolo concreto e non astratto).

La dimostrazione della concreta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone – precisano i giudici – oltre a poter essere data attraverso misurazioni strumentali che, per la loro obbiettiva pregnanza, potranno essere di per sè indicative della idoneità della fonte sonora a diffondersi in termini di intollerabilità, presso un numero imprecisato di soggetti, potrà essere offerta attraverso la analisi di diversi dati fattuali, quali la ubicazione della fonte sonora, in particolare con riferimento al fatto se la stessa si trovi in un luogo isolato ovvero densamente abitato; l’esistenza o meno di un rilevante rumore di fondo che elida in misura più o meno significativa l’idoneità a diffondere i suoi effetti propria della fonte sonora oggetto della ipotesi accusatoria; il fatto che si tratti di una emissione costante ovvero ripetuta, nel qual caso se siffatta ripetizione è soggetta a periodi costanti, più o meno brevi, ovvero se sia occasionale e sporadica.

E’ sulla base dell’analisi di questi elementi, ed altri di tale genere che sarà compito del giudice del merito di volta in volta enucleare attraverso l’esame del caso di specie, che è possibile verificare nel concreto l’attitudine, ancorchè solo potenzialedella fonte sonora ad arrecare, oltre il limite della normale tollerabilità, la lesione della quiete e del riposo di un numero indeterminato di persone, rimanendo, invece, eventualmente confinata nel diverso ambito dell’illecito civile, l’ipotesi in cui la lesione dei predetti beni concerna una ridotta ed numericamente ben individuata categoria di soggetti.

Disturbo della quiete pubblica

 il disturbo alla quiete pubblica è un reato perseguibile penalmente, in quanto lede un diritto fondamentale della persona cioè quello alla salute, protetto anche costituzionalmente dall’art 32.

Il reato di configura quando un rumore supera la cosiddetta soglia di tollerabilità, che impone come limite 3,5 decibel. Ma ciò non basta, perchè si verifichi quanto contenuto nell’art. 659 del codice penale è necessario che il rumore raggiunga più persone, in caso contrario il fatto rientra tra quelli contemplati nel codice civile, in particolare dall’art. 844.

Leandro De Sanctis

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